”Grammatica Costituzionale Sovranista”. La differenza tra cessione e limitazione di sovranità.
”E se la Costituzione italiana fosse sovranista?”
Nell’epoca odierna delle etichette e della semplificazione estrema, il termine ”sovranista”, è divenuto oramai un utensile del linguaggio comune della politica; ancor più divertente è osservare il tentativo estremo di voler dare a questo neologismo, un significato necessariamente negativo e derisorio, nei confronti di colui o di quella cosa, verso cui lo si voglia affiancare.
Eppure, sarebbe bello osservare la faccia che la maggior parte dei lettori farebbe, se gli venisse detto che- udite, udite- proprio la Costituzione Italiana potrebbe essere ”sovranista”.
E del resto, oramai, per un verso si è così tanto resa avvezza la società italiana a dover possedere un nemico contro cui scagliarsi, come legittimazione ad un ”democratico” ritorno alla caccia alle streghe, e per l’altro verso, si è così tanto abituata quella stessa società a vedere nella Costituzione italiana, una profana Bibbia, ma quasi più sacra di quella ”profanamente divina”, che certamente farebbe rimanere a dir poco stupiti, se si provasse ad affermare che proprio quella Costituzione, ricoperta di aloni di liberismo e liberalismo, possa definirsi con quel neologismo così tanto demonizzato. Insomma, ci sarebbe da gridare alla blasfemia, se si volesse definire la Costituzione italiana, come ”sovranista”.
E ciò, non solo e tanto in virtù del fatto che, proprio l’articolo 1 della stessa Carta Costituzionale, sia il primo e per primo, a parlare di sovranità nazionale, quanto piuttosto invece, per il fatto che il provocatorio assunto di partenza, potrebbe invece raccordarsi ad un articolo costituzionale di finora insospettato ”sovranismo”: l’articolo 11. Ma andiamo a vederne il dettato normativo, al secondo periodo: ”L’Italia…consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”.
Le disposizioni normative e costituzionali di questo articolo, sono le stesse e famose, che abbiano, e stiano tuttora legittimando e regolando, la situazione italiana, tanto nella zona-euro, quanto nell’Unione Europea stessa.
L’obbedienza che infatti l’Italia si trova a dare agli atti legislativi comunitari, sia delle Istituzioni dell’Unione Europea, sia di quelle della Banca Centrale Europea, è tale, proprio in virtù della disposizione costituzionale dell’articolo 11, che appunto ammette la limitazione di sovranità.
Ma ad un lettore più attento e malizioso, apparirà subito evidente una discrepanza tra la parola ”limitazione”, presente nella norma costituzionale, e quella parola che invece tutt’oggi siamo stati abituati ad ascoltare, da politici ed organi di informazione, e cioè invece la parola ”cessione”, che puntualmente viene arbitrariamente sostituita alla prima, nel linguaggio parlato. Eppure, a chiunque abbia una conoscenza anche solamente superficiale della lingua italiana, apparirebbe chiara la netta differenza che intercorra tra i due termini; e ciononostante, è assolutamente indicativo dell’ambiguità della faccenda, osservare lo spropositato uso di un termine, a discapito di quello realmente previsto nel dettato costituzionale.
Come infatti ad ogni studente del primo anno delle facoltà Giuridiche venga insegnato, la norma, ancor prima che nel suo aspetto giuridico, va interpretata nel suo aspetto lessicale; ciò determina il fatto che il valore normativo di una norma, venga letto alla luce di un primario lavoro interpretativo del senso grammaticale e lessicale, che le parole che compongono quella stessa norma, abbiano.
In questo caso, il continuo utilizzo della frase ”cessione di sovranità”, da parte di organi di informazione sia giornalistica che anche politica, ha ovviamente e giustamente condotto ad una percezione errata, di quello che il senso letterale dell’art. 11, abbia e voglia significare realmente.
La differenza tra cessione e limitazione, consiste in una linea neanche troppo sottile, che anche nel campo del Diritto Privato, comporta sostanziali margini di eterogeneità.
Quando in campo giuridico si parla infatti di cessione di un oggetto (ad esempio), ci si riferisce al passaggio di effettivo possesso di quello stesso bene, dalla disponibilità del soggetto cedente, a vantaggio di quello accipiente.
Ciò determina quindi, una dipendenza tra i due soggetti, qualora il cessionario volesse ritornare in possesso del bene ceduto.
Diversamente accade invece per quanto concerne la limitazione. Sempre nell’ambito giuridico, si parla di limitazione quando un soggetto limiti l’azione di un suo diritto, a vantaggio di un altro o più soggetti.
Giusto per fare un esempio facilmente comprensibile, un contadino, che decida di limitare l’uso di parte del suo fondo, per usufruire di quello del suo confinante che possa sembrargli apparentemente migliore, non comporta una perdita del fondo stesso, quanto invece semplicemente comporta il semplice servirsi del bene di un altro soggetto, pur rimanendo il soggetto iniziale, in possesso del proprio.
In virtù di tale assunto, si può affermare che la distorsione effettuata sul dettato dell’articolo 11, sia stata evidentemente eseguita, al fine di convincere l’opinione pubblica e politica dell’irretroattività della permanenza nelle Istituzioni europee da parte dell’Italia.
Ma se quanto illustrato fin qui possa definirsi vero (come infatti lo è), allora si può facilmente comprendere che la Nazione ed il Governo italiani, non abbiano in nessun modo e maniera, ceduto la propria sovranità, e che quindi, la stessa, non sia affatto passata in mano di Istituzioni sovrannazionali, quanto invece è semplicemente accaduto che il Governo italiano abbia deciso di limitare una sovranità che, in quanto appunto limitata, non sia stata conferita ad altri ma che ne rimanga nella piena e completa disponibilità del popolo italiano che, in virtù di ciò, possa arbitrariamente decidere di poterla nuovamente avocare a sé, e quindi esercitare di nuovo. Non si può quindi giuridicamente parlare di cessione di sovranità, né tantomeno parlare di irretroattività della permanenza italiana in seno alle Istituzioni europee politico-finanziarie.
Nessuna sbarra, viene creata senza l’uomo, e nessuna sbarra può essere rotta senza l’uomo.
Emmanuel Giuseppe Colucci Bartone